Art. 1
E’ costituita ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS un’associazione apartitica denominata ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL SERVIZIO PUBBLICO. L’associazione ha sede presso il proprio presidente.

Art. 2
Scopo dell’associazione è la difesa e la promozione degli enti di diritto cantonale che devono garantire il servizio pubblico in Ticino.

Prioritario è l’impegno nel settore dell’elettricità di assicurare l’approvvigionamento in energia a tariffe vantaggiose e uniformi per tutto il Ticino e sostenere il ruolo dell’Azienda elettrica ticinese (AET) come pilastro della politica energetica del Cantone.

Anche in altri campi l’associazione si impegna a difendere e migliorare la qualità del servizio pubblico.

Art. 3
Per perseguire tale scopo l’associazione

a)    studia e fa conoscere i problemi e le prospettive del servizio pubblico in Ticino;

b)   elabora e appoggia proposte per la difesa e la crescita del servizio pubblico in Ticino.

Art. 4
E’ membro dell’associazione chiunque ne fa richiesta, condividendone gli scopi.

Organizzazioni e associazioni possono aderirvi designando un rappresentante.

Art. 5
La qualità del membro si perde per decesso o dimissione o scioglimento o esclusione.

L’esclusione è decisa dal comitato con riserva di ricorso all’assemblea.

Art. 6
Gli organi dell’associazione sono:

1)    l’assemblea;

2)    il comitato;

3)    i revisori dei conti.

Art. 7
L’assemblea è l’organo supremo dell’associazione.

Si riunisce almeno una volta all’anno e inoltre su convocazione del comitato o su richiesta di un decimo dei soci.

La convocazione e l’ordine del giorno devono pervenire ai soci per lettera almeno dieci giorni prima della riunione.

L’assemblea delibera validamente a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per modificare lo statuto o sciogliere l’associazione è richiesto il voto dei 2/3 dei presenti.

Art. 8
L’assemblea

delibera sullo statuto;
elegge il comitato, il presidente e i vicepresidenti;
elegge due revisori dei conti che restano in carica quattro anni;
esamina e vota il rapporto e il programma di attività del comitato;
esamina e vota i conti e il rapporto dei revisori;
determina la quota sociale.

Art. 9 
Il comitato conta da tredici a diciassette membri, compresi il presidente e i vicepresidenti.

Resta in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Designa il segretario e il cassiere.

Si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo esigono, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre membri.

Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti dirige i lavori del comitato e rappresenta l’associazione verso l’esterno.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità decide colui che presiede la seduta.

Art. 10 
Il comitato

convoca l’assemblea secondo l’articolo 7;
esegue le decisioni dell’assemblea;
organizza le attività dell’associazione.

Art. 11
Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote sociali e dalle liberalità.

I soci non rispondono per i debiti sociali.

Art. 12 
L’associazione è validamente impegnata verso i terzi dalla firma del presidente.

Art. 13
Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto sono applicabili gli articoli 60 e segg. del CCS.

Art. 14
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva svoltasi a Giubiasco il 21 settembre 2000.

 

art. 9 cpv. 1: modificato dall'Assemblea svoltasi a Giubiasco il 22 settembre 2005