Art. 1
E’ costituita ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS un’associazione apartitica denominata ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL SERVIZIO PUBBLICO. L’associazione ha sede presso il proprio presidente.
Art. 2
Scopo dell’associazione è la difesa e la promozione degli enti di diritto cantonale che devono garantire il servizio pubblico in Ticino.
Prioritario è l’impegno nel settore dell’elettricità di assicurare l’approvvigionamento in energia a tariffe vantaggiose e uniformi per tutto il Ticino e sostenere il ruolo dell’Azienda elettrica ticinese (AET) come pilastro della politica energetica del Cantone.
Anche in altri campi l’associazione si impegna a difendere e migliorare la qualità del servizio pubblico.
Art. 3
Per perseguire tale scopo l’associazione
a) studia e fa conoscere i problemi e le prospettive del servizio pubblico in Ticino;
b) elabora e appoggia proposte per la difesa e la crescita del servizio pubblico in Ticino.
Art. 4
E’ membro dell’associazione chiunque ne fa richiesta, condividendone gli scopi.
Organizzazioni e associazioni possono aderirvi designando un rappresentante.
Art. 5
La qualità del membro si perde per decesso o dimissione o scioglimento o esclusione.
L’esclusione è decisa dal comitato con riserva di ricorso all’assemblea.
Art. 6
Gli organi dell’associazione sono:
1) l’assemblea;
2) il comitato;
3) i revisori dei conti.
Art. 7
L’assemblea è l’organo supremo dell’associazione.
Si riunisce almeno una volta all’anno e inoltre su convocazione del comitato o su richiesta di un decimo dei soci.
La convocazione e l’ordine del giorno devono pervenire ai soci per lettera almeno dieci giorni prima della riunione.
L’assemblea delibera validamente a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per modificare lo statuto o sciogliere l’associazione è richiesto il voto dei 2/3 dei presenti.
Art. 8
L’assemblea
delibera sullo statuto;
elegge il comitato, il presidente e i vicepresidenti;
elegge due revisori dei conti che restano in carica quattro anni;
esamina e vota il rapporto e il programma di attività del comitato;
esamina e vota i conti e il rapporto dei revisori;
determina la quota sociale.
Art. 9
Il comitato conta da tredici a diciassette membri, compresi il presidente e i vicepresidenti.
Resta in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Designa il segretario e il cassiere.
Si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo esigono, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre membri.
Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti dirige i lavori del comitato e rappresenta l’associazione verso l’esterno.
Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.
In caso di parità decide colui che presiede la seduta.
Art. 10
Il comitato
convoca l’assemblea secondo l’articolo 7;
esegue le decisioni dell’assemblea;
organizza le attività dell’associazione.
Art. 11
Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote sociali e dalle liberalità.
I soci non rispondono per i debiti sociali.
Art. 12
L’associazione è validamente impegnata verso i terzi dalla firma del presidente.
Art. 13
Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto sono applicabili gli articoli 60 e segg. del CCS.
Art. 14
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva svoltasi a Giubiasco il 21 settembre 2000.
art. 9 cpv. 1: modificato dall'Assemblea svoltasi a Giubiasco il 22 settembre 2005